La Regione Toscana, con la delibera n. 540 del 6/5/2024, ha emanato nuove linee guida per la formazione HACCP. Queste linee guida definiscono criteri fondamentali per garantire un adeguato livello di formazione per chi è impiegato nella produzione, trasformazione, deposito e distribuzione di alimenti.
ELENCO SOGGETTI OBBLIGATI ALLA FORMAZIONE
Grande cambiamento rispetto alla precedente regolamentazione si ha nella classificazione del personale. Infatti i vecchi “attività semplici e attività complesse” sono sostituite da “ livello 1 e livello 2”.
Elenco soggetti livello 1
- Addetti ai distributori automatici di alimenti e bevande;
- tabaccai;
- promoter;
- personale addetto alla sola somministrazione di alimenti e bevande, incluso il personale dedito alla somministrazione nelle strutture educative e scolastiche”,
- addetti alla vendita prodotti ortofrutticoli, spezie, prodotti erboristici;
- addetti alla produzione e/o commercializzazione di alimenti a rischio microbiologico nullo o con ciclo tecnologico che garantisce basso o nullo apporto microbico sul prodotto finale;
- addetti all’imballaggio delle uova;
- lavapiatti;
- addetti alle pulizie in qualsiasi attività alimentare ai sensi dei Reg. CE 852/2004 e 853/2004, compresi gli addetti alle pulizie dei locali adibiti alla preparazione, deposito e somministrazione di alimenti nelle strutture alberghiere e collettive;
- addetti ad altre lavorazioni con rischio chimico trascurabile;
- trasportatori/magazzinieri (inclusi i rider).
Elenco soggetti livello 2
- Cuochi (ristorazione collettiva, aziendale, scolastica compresi asili nido, centri di produzione pasti, ristoranti e affini, rosticcerie);
- Pasticceri;
- Gelatai (produzione);
- Addetti alle gastronomie (produzione e vendita);
- Addetti alla produzione di paste alimentari (fresche e secche);
- Addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi (esclusi addetti alla stagionatura e mungitori);
- Addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita delle carni, del pesce e dei molluschi;
- Addetti alla produzione di ovoprodotti;
- Addetti all’impiego di funghi epigei spontanei freschi e/o diversamente conservati;
- Addetti all’impiego di additivi, aromi, enzimi;
- Molitori, tostatori ed altri operatori di settori produttivi che per materia prima e/o pro- cesso produttivo possano manifestare rischio relativo alla presenza di micotossine, acrilammide ed altri contaminanti xenobiotici;
- Baristi (ad esclusione della sola somministrazione bevande);
- Fornai e addetti alla produzione di pizze piadine e analoghi;
- Addetti alla vendita di alimenti sfusi e deperibili;
- Addetti alla lavorazione degli ortofrutticoli;
- Addetti all’industria conserviera preposti al monitoraggio dei CCP;
- Addetti alla produzione e lavorazione del vino e delle bevande preposti al monitoraggio dei CCP.
MODULI DI RIFERIMENTO
I vari soggetti indicati dovranno frequentare come di consueto i corsi di formazione specifica che, secondo le nuove linee guida, si dividono in MODULO A, MODULO B e MODULO C.
Si riporta sotto la tabella esemplificativa dei corsi da frequentare in base al livello:
MODULI DI FORMAZIONE
I soggetti indicati devono frequentare corsi di formazione specifica suddivisi in Modulo A, Modulo B e Modulo C:
Modulo A: 2 ore, disponibile su piattaforma TRIO, tramite agenzie formative accreditate oppure dalle imprese alimentari nei confronti del proprio personale.
Modulo B: 4 ore, disponibile solo tramite agenzie formative accreditate oppure dalle imprese alimentari nei confronti del proprio personale..
Modulo C: 8 ore divise in due unità formative (professionalizzante e gestionale) tramite agenzie formative accreditate oppure dalle imprese alimentari nei confronti del proprio personale.
REQUISITI LINGUISTICI
Il requisito linguistico per l’ingresso ai percorsi formativi è il livello A2.
AGGIORNAMENTO
Modulo A: Non è previsto aggiornamento e addestramento annuale.
Moduli B e C: Richiedono aggiornamento quinquennale di 3 ore.
SAGRE E FIERE
Per le sagre e fiere è stato identificato una tabella ad hoc con i requisiti meno stringenti per chi si occupa della sola somministrazione.
CONTRATTI ATIPICI E STAGIONALI
Solamente per contratti atipici e stagionali inferiori a 30 giorni, la formazione dei moduli B e C può essere sostituita da un addestramento mirato e documentato. Il Modulo A deve essere sempre completato. Se invece si supera i 30 giorni l’attestato di formazione di cui al Modulo B o C deve essere acquisito prima che l’addetto di cui all’elenco livello 2, sopra riportato, sia adibito a qualsiasi mansione.
GLI ATTESTATI
L’attestato di formazione di cui al Modulo B o C deve essere acquisito prima che l’addetto di cui all’elenco livello 2, sopra riportato, sia adibito a qualsiasi mansione. Tuttavia nelle more dell’attivazione ed espletamento del primo corso utile e accessibile, opportunamente documentato, il personale alimentarista può essere avviato all’attività lavorativa purché sotto diretto controllo del responsabile dell’impresa o suo delegato, fatta salva la partecipazione al corso propedeutico Modulo A “Modulo Accesso Alimentare” e conseguimento del relativo attestato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Gli attestati di formazione rilasciati ai sensi della D.G.R. n. 559/2008 si ritengono validi come assolvimento del corso di formazione dei Modulo A, Modulo B e dell’Unità Formativa 1 del Modulo C .
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