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18 Ottobre 2021

Conseguenze per i lavoratori sprovvisti di green pass

La certificazione verde Covid-19 (green pass) risulta essere oggi un tema di particolare rilievo soprattutto nell’ambito dei luoghi di lavoro. Nello specifico, ciò che preme evidenziare del nuovo decreto-legge 21 settembre 2021 n°127 recante “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening” sono i seguenti punti.

Chi controlla la validità del Green Pass?

  • I datori di lavoro, dei settori pubblici e privati, entro il 15 ottobre 2021 definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, ove possibile. I datori di lavoro potranno incaricare, con atto formale (link a modulo pdf), i soggetti che dovranno effettuare tale controllo.
  • Il suddetto controllo verrà effettuato con le modalità indicate dal D.L. n.52 del 22 aprile 2021 recante “misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19” (applicazione mobile VerificaC19 – applicazione ufficiale del Ministero della Salute).

Quali sono le conseguenze di un accesso non autorizzato?

  • Art.3, comma 8 del decreto-legge 21 settembre 2021, n°127 “l’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9, da 600 a 1500 euro, e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore”.

Dunque, chi accede, senza mostrare la certificazione verde Covid-19 al luogo di lavoro è quindi soggetto a sanzione amministrativa e a sanzione disciplinare, in conformità al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e alla legge 300/1970.

I lavoratori che informano tempestivamente di non essere in possesso del green pass, saranno assoggettati ad un diverso trattamento ai sensi del comma 6, art.3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n°127 e nello specifico:

  • “..nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Imprese con meno di 15 dipendenti:

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di cui al comma 7 art.3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n°127, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e rinnovabile una sola volta.

Se necessiti di informazioni ulteriori a riguardo e consigli su soluzioni organizzative contatta il nostro team.

Il Team Sokrate

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