A partire dal 1° ottobre 2024, entrerà in vigore il sistema di “Patente a Crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come previsto dal Decreto-legge 19/2024, pubblicato il 2 marzo 2024 e modificato il 16 aprile 2024. Questo sistema introduce un meccanismo di qualificazione a punti, mirato a garantire la conformità alle normative di sicurezza sul lavoro, incentivando comportamenti virtuosi e penalizzando le violazioni.
Cos’è la Patente a Crediti?
La patente a crediti è una certificazione obbligatoria per le aziende e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, secondo l’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008. L’obiettivo principale è promuovere la sicurezza sul lavoro attraverso un sistema di crediti che riflette la condotta delle aziende in ambito di salute e sicurezza.
La patente è rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in formato digitale, previo il rispetto di alcuni requisiti fondamentali, tra cui:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- adempimento degli obblighi formativi
- possesso di DURC valido
- possesso di DVR valido
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto
- designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto
Il rilascio della patente è automatico e avviene in modalità telematica, ma le aziende possono operare nei cantieri anche in attesa della patente, a meno che non vi sia una notifica contraria dall’Ispettorato.
Come Funziona la “Patente a Crediti”?
Il sistema si basa su un punteggio iniziale di 30 crediti, che può aumentare o diminuire a seconda della condotta dell’azienda. Per operare nei cantieri temporanei o mobili è necessario mantenere almeno 15 crediti. Se l’azienda scende sotto questa soglia, non può più operare fino al reintegro dei crediti.
Quanto sopra è fatto salvo nei casi di completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto salva l’adozione di provvedimenti in ambito di contrattazione collettiva
Incremento dei Crediti
Le aziende possono accumulare crediti aggiuntivi in vari modi:
- Storicità aziendale: Le imprese con una lunga storia iscritta alla Camera di Commercio possono ottenere crediti aggiuntivi, fino a un massimo di 10.
- Condotta virtuosa: Ogni due anni senza violazioni contestate, un’azienda può maturare un credito, fino a un massimo di 20.
- Investimenti in sicurezza: Crediti ulteriori possono essere ottenuti attraverso investimenti in tecnologie avanzate o formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro.
Decurtazione dei Crediti
La patente a crediti prevede anche la decurtazione dei punti in caso di violazioni delle normative di sicurezza. Le principali fattispecie che comportano decurtazione dei crediti includono:
FATTISPECIE | DECURTAZIONE DI CREDITI | |
1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 5 |
2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | 3 |
3 | Omessi formazione e addestramento | 2 |
4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile | 3 |
5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza | 3 |
6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 2 |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3 |
8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno | 2 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 2 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 2 |
13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | 1 |
14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 | 3 |
15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche | 3 |
16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 | 3 |
17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento | 2 |
18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 |
19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi | 3 |
20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 | 1 |
21 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 |
1 |
22 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 |
2 |
23 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 3 |
24 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 | 1 |
25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: | 5 |
26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro | 8 |
27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro | 15 |
28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 20 |
29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 10 |
Se un’azienda accumula un numero elevato di violazioni, può subire una decurtazione massima di 20 crediti, con la possibilità di sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi in caso di gravi inadempienze.
Sanzioni
In caso di mancato possesso della patente o di una patente con meno di 15 crediti, le aziende o i lavoratori autonomi non potranno operare nei cantieri. Le sanzioni previste includono una multa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, e l’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi.
Il Parere del Consiglio di Stato e le Scadenze
Il Consiglio di Stato ha recentemente espresso il proprio parere sullo schema del decreto attuativo (Parere 29 agosto 2024, n. 1154), evidenziando alcuni aspetti critici. Tra questi, la gestione dei casi di colpa grave, che prevede la sospensione obbligatoria della patente in caso di infortuni mortali imputabili al datore di lavoro. Il Consiglio ha inoltre sottolineato l’importanza di pubblicare il decreto in Gazzetta Ufficiale entro il giorno precedente la scadenza del 1° ottobre 2024, per garantire il corretto avvio del sistema.
Esoneri e Obblighi per Committenti
Non tutte le aziende sono obbligate a possedere la patente a crediti. Sono esonerate le imprese che possiedono una qualificazione SOA di terza categoria o superiore. Inoltre, i fornitori di servizi di natura intellettuale non sono tenuti a richiedere la patente.
I committenti o i responsabili dei lavori, d’altra parte, sono obbligati a verificare il possesso della patente da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi prima dell’inizio delle attività.
Conclusione
Il sistema della patente a crediti rappresenta un’importante evoluzione nel mondo della sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili. Oltre a garantire che solo le aziende qualificate e rispettose delle normative possano operare, questo sistema incentiva comportamenti virtuosi attraverso l’assegnazione di crediti aggiuntivi. Le aziende che non si adegueranno entro il 1° ottobre 2024 rischiano sanzioni pesanti e l’esclusione dai lavori pubblici, mentre quelle che investono in sicurezza e formazione potranno beneficiare di un vantaggio competitivo duraturo.
Alleghiamo le slide esplicative del Ministero del Lavoro
https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/patente-punti-il-decreto-attuativo
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